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Ingrediente ≠ prodotto: perché le indicazioni sulla salute appartengono al cromo e non alla capsula
Un’indicazione sulla salute può riferirsi giuridicamente a una categoria di alimenti, a un alimento o a uno dei suoi costituenti; in questo caso concreto, le due indicazioni autorizzate che usiamo riguardano il cromo, non Diabexol Pro come prodotto, e sono legate a una condizione di quantità. Con l’etichetta di Diabexol Pro come esempio spieghiamo come funziona il registro e perché la stessa capsula può essere pubblicizzata in modo lecito o illecito a seconda di come è scritta la frase.
Pubblicato: 2026-09-19
1. La regola di base: l’indicazione è legata alla sostanza
Il Regolamento (CE) 1924/2006 consente nella pubblicità e nell’etichettatura degli alimenti solo le indicazioni sulla salute autorizzate e incluse nell’elenco dell’Unione (art. 10). Quell’elenco — Regolamento (UE) 432/2012 e successive modifiche — è organizzato per sostanza, non per prodotto: ogni voce dice quale nutriente o sostanza, quale frase e a quali condizioni. Un produttore può usare la frase per il suo prodotto solo se il prodotto contiene la sostanza nella quantità richiesta dalla condizione. Per questo la forma corretta è «il cromo contribuisce a…», non «Diabexol Pro contribuisce a…».
2. Cosa può dire il cromo
L’allegato del Regolamento 432/2012 contiene due indicazioni per il cromo (voci valutate dall’EFSA con gli ID 260, 401, 4665, 4666 e 4667, e 262, 4667 e 4698): «il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti» e «il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue». Entrambe hanno la stessa condizione: l’alimento deve essere almeno «fonte di cromo trivalente» secondo l’allegato del Regolamento 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali. Diabexol Pro dichiara 20 µg di cromo per capsula, il 50 % del valore nutritivo di riferimento (40 µg, Regolamento (UE) 1169/2011, allegato XIII); quella quantità soddisfa la condizione e per questo la confezione può riportare le due frasi. L’EFSA ha valutato nel 2010 le relazioni proposte per il cromo e solo queste due hanno ottenuto parere favorevole; per «mantenimento o raggiungimento di un peso corporeo normale» (ID 339, 4665, 4666) non è stato stabilito un rapporto di causa-effetto, il che spiega perché quella frase, anche se compare su qualche confezione, non è nel registro.
3. Cosa non possono dire gli estratti
Gelso bianco, gymnema, corteccia di pino e ginepro appartengono alle sostanze vegetali («botanicals»). Le loro indicazioni non sono state valutate in via definitiva e figurano nell’elenco delle voci in sospeso (per esempio foglia di gelso ID 2378; gymnema ID 3373 e 4057; ginepro ID 2627, 3407 e 4425; pino ID 2568, 2763 e 2828, queste ultime sulle vie respiratorie). L’art. 28, par. 6, del Regolamento 1924/2006 non autorizza di per sé un’indicazione per il solo fatto che sia «in sospeso». Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2025 (causa C-386/23), un’indicazione sulle sostanze vegetali può essere usata solo quando quella specifica indicazione rientra effettivamente nel regime transitorio e ne rispetta i requisiti, oltre al resto del regolamento (art. 5, fondamento scientifico). In pratica, per il consumatore: se un sito attribuisce al gelso o alla gymnema effetti «sulla glicemia», è fuori registro; se nomina l’estratto con la sua dose e nient’altro, è dentro. In Italia, inoltre, le sostanze vegetali ammesse negli integratori sono elencate nel DM 10 agosto 2018: le quattro piante di Diabexol Pro vi compaiono, e per il ginepro il decreto impone un’avvertenza obbligatoria in etichetta («Non utilizzare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non utilizzare in caso di disfunzione renale.») — un dato che riguarda l’etichetta, non un effetto del prodotto.
4. «Fonte di»: la condizione che quasi nessuno guarda
La condizione d’uso rinvia all’indicazione nutrizionale «fonte di cromo» e, attraverso di essa, alla «quantità significativa» di vitamine e minerali; l’allegato XIII del Regolamento 1169/2011 stabilisce i riferimenti applicabili (per 100 g, 100 ml o per porzione nelle confezioni monoporzione). Per questo qui non presentiamo il «15 % del VNR nella dose giornaliera» come una soglia autonoma che da sola autorizzi l’indicazione. L’etichetta dichiara 20 µg per capsula (50 % del VNR di 40 µg). Va detto che la tabella della confezione è intitolata «per dose giornaliera raccomandata» mentre la colonna è «1 capsula» e l’uso indicato è di 2 capsule al giorno: un’incoerenza di etichettatura che non cambia il rispetto della condizione, ma che un consumatore attento noterà.
5. Cosa non può dire nessun alimento
Né un integratore né altro alimento può essere pubblicizzato come capace di prevenire, trattare o curare una malattia (art. 7, par. 3, del Regolamento (UE) 1169/2011; l’art. 14 del Regolamento 1924/2006 richiede un’autorizzazione specifica persino per le indicazioni di riduzione del rischio). «Per il diabete», «regola la glicemia», «sostituisce la terapia» sono frasi che nessun registro autorizza. Il comunicato dell’ΕΟΦ (Grecia) del marzo 2026 sulla pubblicità online di Diabexol Pro in Grecia illustra il problema: il prodotto era pubblicizzato come medicinale per «regolare la glicemia» e l’autorità ha ricordato che non è un medicinale autorizzato. In Italia lo stesso principio opera attraverso la normativa alimentare dell’UE e il Codice del consumo (pratiche commerciali scorrette, artt. 20 e seguenti), vigilate dall’AGCM.
6. Come leggere una pubblicità in 60 secondi
- Cerca la sostanza: la frase nomina il cromo (o un altro nutriente con una voce nel registro) o «il prodotto»?
- Cerca la quantità: compaiono la dose e il % VNR? Senza quantità non puoi sapere se la condizione è rispettata.
- Cerca la frase esatta: quelle autorizzate dicono «contribuisce», «normale»; diffida di «regola», «abbassa», «controlla», «cura».
- Cerca ciò che è di troppo: percentuali di miglioramento, «clinicamente provato» senza riferimenti, testimonianze con nome e foto.
- Cerca ciò che manca: il responsabile sulla confezione, la notifica al Ministero della Salute (d.lgs. 169/2004), il diritto di recesso spiegato.
7. Chi vigila
In Italia il Ministero della Salute (notifica degli integratori e Registro degli integratori alimentari, elenco delle sostanze vegetali) e l’AGCM (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole). Anche le recensioni sono regolate: chi le mostra deve informare se e come garantisce che provengano da consumatori che hanno usato o acquistato il prodotto, e pubblicare recensioni false o commissionarle è una pratica ingannevole in ogni caso (Codice del consumo dopo il d.lgs. 26/2023).
8. In sintesi
In questo prodotto, le due indicazioni che usiamo corrispondono al cromo e vanno riprodotte entro le loro condizioni d’uso. Tutto il resto — estratti, percentuali, malattie — resta fuori dal registro. Leggere l’etichetta con questa regola in mente risolve la maggior parte dei dubbi prima dell’acquisto.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute — EUR-Lex (IT)
- Regolamento (UE) n. 432/2012 — elenco delle indicazioni sulla salute consentite (cromo), testo consolidato — EUR-Lex (IT)
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 — informazioni sugli alimenti, allegato XIII (VNR) — EUR-Lex (IT)
- Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari — EUR-Lex (IT)
- EFSA — Parere scientifico sulle indicazioni sulla salute relative al cromo (EFSA Journal 2010;8(10):1732)
- EU-FORA/BfR — Valutazione del rischio di Gymnema sylvestre, EFSA Journal 2018 (e16083)
- Corte di giustizia dell’UE — causa C-386/23 (indicazioni in sospeso sulle sostanze vegetali, 30.04.2025)
- Registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute — Commissione europea
- ΕΟΦ (Grecia) — comunicato «DIABEXOL PRO», 10.03.2026
- Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) — artt. 17-bis, 20 ss., 49, 51, 52, 54, 56, 59, 133, 135, 141-sexies — Normattiva
- D.lgs. 169/2004 — integratori alimentari — Normattiva
- Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) — artt. 122 e 130 — Normattiva
- Ministero della Salute — Registro degli integratori alimentari
- Ministero della Salute — Sostanze e preparati vegetali (DM 10 agosto 2018)
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Garante per la protezione dei dati personali
- Registro pubblico delle opposizioni